SUPERBONUS: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dalla sua entrata in vigore nel 2020, il Superbonus 110% ha all’attivo ben dodici correttivi, cinque provvedimenti attuativi e numerose circolari di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Un dedalo di norme, aggiornamenti e modifiche che la rendono una misura che non smette di far parlare di sé e che, dopo l’iniziale entusiasmo ed euforia sta gettando non poche preoccupazioni nel comparto edile. «È a rischio la tenuta di moltissime imprese – sottolinea Federica Brancaccio, neoeletta presidente Ance, in un’intervista al quotidiano La Stampa –. Ci sono 27 miliardi contrattualizzati di cui almeno 13 possono essere critici per la liquidità. La chiusura da parte delle banche è una mina che rischia di far saltare tutto un sistema, una filiera fatta non solo di costruttori ma di produttori di materiali, professionisti, servizi». Secondo un’indagine condotta da CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa sarebbero 33mila le imprese artigiane a rischio fallimento, con la conseguente perdita di 150mila posti di lavoro in tutta la filiera causati dal blocco della cessione dei crediti.

CNA stima poi che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e che non sono stati monetizzati attraverso una cessione ammontino a quasi 2,6 miliardi di euro. Oltre 60mila sono le imprese artigiane che si trovano con cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità, il tutto con impatti molto gravi: il 48,6% delle 2mila società interrogate parla, infatti, di rischio fallimento mentre il 68,4% prospetta il blocco dei cantieri attivati. Inoltre, per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un’impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6% rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori.

 

Le ultime novità

Per districarsi tra i continui cambiamenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento al mese di giugno della guida ufficiale al Superbonus e contestualmente la circolare n. 23/E del 23 giugno in cui riepiloga in modo sistematico tutti i chiarimenti relativi al bonus, fornendo un quadro riassuntivo di quanto emanato da Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Inoltre, la circolare tiene conto di tutte le risposte fornite alle diverse istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.

Tra le novità più interessanti per i cittadini vi è sicuramente la proroga al 30 settembre (anziché del 30 giugno) della scadenza per il completamento del 30% dei lavori per le unità immobiliari unifamiliari: il Superbonus si applica così alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Non è quindi sufficiente aver effettuato il pagamento dell’importo corrispondente al al 30% dei lavori se questo non corrisponde allo stato effettivo degli interventi.

 

Cessione del credito

Sul fronte cessione del credito, in particolare, la guida dell’agenzia sottolinea che: «Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione». Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly).

L’opzione di cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Ne deriva perciò che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

Il divieto di cessione parziale non impedisce dunque, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, impedendo quindi un loro frazionamento. In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, si legge nella guida, «le cessioni successive potranno avere a oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni».

Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali. Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. Inoltre, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, «per espressa previsione normativa, il divieto di cessione parziale e la tracciatura si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Non si applicano, pertanto, ai crediti derivanti dalle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022), in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione».

Per quanto riguarda i crediti d’imposta che non sono oggetto di ulteriore cessione, questi sono utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/200 per i crediti di imposta e contributi (pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022), né il limite di 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010).