RIFIUTI E INERTI: NUOVI CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE E IL RECUPERO

Novità in materia di rifiuti derivanti da demolizione e costruzione prodotti dal mondo dell’edilizia: il ministro della Transizione Ecologica Cingolani ha firmato a metà luglio un nuovo decreto, il n. 278, che stabilisce le condizioni in base alle quali gli scarti e gli inerti edili cessano di essere considerati rifiuti e possono così entrare nel ciclo produttivo per la realizzazione di nuove opere.

Una novità importante per il comparto se pensiamo che nel 2019 nel nostro Paese sono state prodotte 70 milioni di tonnellate di rifiuti secondo i dati riportati nel Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) approvato il 24 giugno 2022.

 

Le principali definizioni

Nel “regolamento” licenziato dal ministro non mancano le definizioni (riprese dall’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – Testo Unico Ambiente –) utili a comprendere i nuovi meccanismi:

a) “rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione”: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al decreto;

b) “altri rifiuti inerti di origine minerale”: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 al decreto;

c) “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

d) “aggregato recuperato”: i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente decreto;

e) “lotto di aggregato recuperato”: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

f) “produttore di aggregato recuperato” o “produttore”: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

g) “dichiarazione di conformità”: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato;

h) “autorità competente”: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

 

Obblighi dei produttori, dichiarazioni e tempistiche

I produttori dei rifiuti destinati alla produzione di aggregato recuperato sono responsabili della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto di questi criteri è attestato dal produttore del materiale edile recuperato tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, da inviare all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Questa dichiarazione dovrà essere conservata per cinque anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, unitamente a un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

Per quanto riguarda le tempistiche, il Ministero si riserva una revisione dei criteri entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, tenendo conto, così di eventuali criticità.

Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare a essere utilizzati.

Scarica qui il decreto del Ministero della Transizione Ecologica.